5 anni di squalifica a Millesi, l’avv. Vannetiello: “Faremo ricorso, non convince”

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Indubbiamente  Francesco Millesi è la persona intorno alla quale ruota l’inchiesta della Procura Federale.
Era ed è il calciatore a carico del quale vi erano senz’altro un numero di indizi di gran lunga maggiore rispetto a tutti gli altri calciatori coinvolti.
Infatti, secondo gli inquirenti, Millesi sarebbe stato colui che avrebbe  intrattenuto rapporti con Luca Pini e soprattutto con i camorristi che hanno fatto le scommesse incriminate.
A fronte di una richiesta di sette anni di squalifica, il Tribunale federale ne ha irrogati cinque, seppur occorre attendere lo svolgimento del secondo grado di giudizio il cui esito non è affatto scontato.
Infatti, occorre rilevare che non sono stati ritenuti provati numerosi episodi  riferiti dal  pentito Antonio Accurso e dal dichiarante Luca Pini e che coinvolgevano direttamente Francesco  Millesi.
In particolare, l’avvocato Dario Vannetiello, insieme ai difensori degli altri calciatori coinvolti, è riuscito a convincere il Tribunale che Francesco  Millesi non ha fatto alcuna proposta di combinare le due partite di calcio in discussione; né ad Arini, né a  Castaldo, né a Pisacane, né a Peccarisi, né a Biancolino.
Tale aspetto ha senz’altro inciso sulla minore penalizzazione ricevuta dall’Avellino  (tre punti)  rispetto a quella invocata dalla accusa (sette punti).
Il proscioglimento dei calciatori sopracitati avrebbe dovuto incidere sulla incolpazione di cui all’art 9 C.D.S. che vedeva costoro quali sospettati  di essersi associati al fine di commettere una serie di illeciti sportivi .      
Tutto questo è avvenuto  anche grazie ad una lunga audizione resa da Millesi innanzi alla Procura Federale, ove rispose per oltre due ore al fuoco di fila delle domande degli inquirenti, contribuendo a far  luce sulla totale estraneità dei suoi ex compagni di squadra.
L’aver dimostrato che numerose circostanze riferite dal duo Accurso-Pini non si sono rivelate provate avrebbe dovuto portare il Tribunale a dichiarare inattendibili i due accusatori  e non si può escludere che in secondo  grado  la difesa di Millesi tanto riesca.
Della motivazione adottata dal Tribunale colpiscono alcune evidenti e significative lacune che potrebbero portare ad un ribaltamento della squalifica di Millesi ed al conseguente totale annullamento della penalizzazione ricevuta dall’Avellino.
Grande interesse rivestirà il giudizio di appello atteso che il Tribunale non si è confrontato con decisivi ed oltremodo rilevanti deduzioni svolte dall’avvocato Dario Vannetiello .
Infatti, tra le tante argomentazioni devolute dal difensore dell’ex capitano dell’Avellino, ve ne erano alcune che il Tribunale avrebbe dovuto contrastare prima di determinarsi  ad affermare che le due partire erano “truccate” :
1)    chi sarebbe stato  il calciatore o i calciatori  dell’Avellino che si sarebbero prestati a favorire il gol del Modena;
2)    da quali circostanze di gioco sarebbe possibile dedurre che il gol del Modena fu favorito da qualche giocatore dell’Avellino;
3)    quali sarebbero i calciatori della Reggina che avrebbero favorito i gol dell’Avellino;
4)    quali sarebbero i gol sospetti avvenuti nella partita Avellino –Reggina.
In linea generale, una volta prosciolti tutti i calciatori che sarebbero stati secondo la Procura contattati da Millesi, costui cosa di illecito avrebbe commesso?
Va sottolineato che, una volta esclusa al responsabilità di Peccarisi, con riferimento alla partita con il Modena non vi sarebbe alcun giocatore dell’Avellino sospettato di aver fatto combine con Millesi.
Indubbiamente sarebbe stato compito del Tribunale, una volta esclso il coinvolgimento di Peccarsi, individuare quali tra i giocatori in campo ( ne Millesi, ne Izzo giocarono) avesse fatto un accordo con Millesi. 
Ma vi è di è più.
La difesa di Francesco Millesi aveva sostenuto con determinazione il verificarsi di una ipotesi alternativa a quella della Procura Federale: l’aver Luca Pini millantato con gli Accurso la possibilità di combinare le partite tramite Millesi senza che, poi, Millesi avesse fatto alcunchè. 
La tesi portata avanti dall’avv. Vannetiello era ed è avvalorata dalla emblematica circostanza che non vi è nessun messaggio e nessuna telefonata avente contenuto illecito né tra Millesi ed i camorristi né, addirittura, tra Millesi e Luca Pini.
L’avvocato Vannetiello ha anche segnalato un’altra fondata possibilità: l’aver Millesi truffato gli Accurso. 
Sul punto,  tale evenienza rava un forte agganci probatorio : è lo stesso Luca Pini a riferire nell’interrogatorio reso al Pubblico ministero  che le partite non sono affatto combinate, riferendo  che Millesi non avrebbe alterato il risultato delle due partite, ma avrebbe semplicemente truffato Accurso.
Ma, con tale  importante passo dell’interrogatorio di Pini, il Tribunale Federale non si misura, né si confronta    
Proprio l’assenza di intercettazioni a cui avrebbe partecipato Millesi avrebbe dovuto portare il Tribunale ad emettere anche nei suoi confronti una decisione a lui favorevole, sulla base di un principio affermato dallo stesso Tribunale, ma applicato solo nei confronti degli altri calciatori coinvolti.
Infatti, il Tribunale, nella premessa del provvedimento di cui scrive “…il collegio ritiene non sufficientemente raggiunta la prova dell’illecito da parte della Procura Federale ogni qualvolta le accuse basate sulle mere dichiarazioni del Pini e del collaboratore di giustizia Accurso non hanno trovato un riscontro oggettivo in fatti riscontrabili dalle attività di intercettazione ovvero di captazione presenti in atti che rendano quantomeno verosimili le informazioni fornite”.
Ne discende la evidente contraddittorietà interna della motivazione.
Vale la pena essere chiari: il Tribunale, a seguire il ragionamento dei giudici federali, avrebbe dovuto prosciogliere anche Millesi.
A differenza di come ritenuto dal Tribunale federale,  Millesi non può affatto rispondere dei numerosi messaggi inviati ai camorristi da Pini, anche perché appare più che verosimile che costui millantasse la sua amicizioa .
Neppure rilevano  i pochi incontri tra i camorristi,  Millesi ed gli altri.
Sul punto esaustive e convincenti appaiono  le dichiarazioni rese da Millesi nel corso della sua audizione  circa la natura lecita degli incontri con coloro che Millesi non conosceva affatto come  camorristi.
In ogni caso, non vi è alcun  riscontro esterno  alle dichiarazioni rese dal duo Accurso-Pini circa la programmazione della combine durante tali incontri .      
Passiamo ad altro argomento, di non poco rilievo, del tutto trascurato dal Tribunale Federale .
Sul “terreno di gioco” indicato dalla difesa il Tribunale non motiva affatto, dando luogo ad una evidente carenza motivazionale nonché violando, di fatto, il principio del contraddittorio.
Infatti, il Tribunale non svalorizza le sopracitate deduzioni formulate dall’avvocato Vannetiello ed altre contenute in ben due memorie difensive offerte al Tribunale, se non solo quella relativa alla possibilità di scommettere su agenzie estere con conseguente impossibilità di contabilizzare le puntate e quella dell’asserito interesse dei camorristi ad effettuare puntate con vincite irrisorie, pur, si scrive, di “ripulire” il denaro.
Su quest’ultimo aspetto, il Tribunale incorre in un evidente errore atteso che con la vincita non si legalizza l’importo totale ricevuto all’esito della scommessa, in quanto in capo al “camorrista  scommettitore” rimane sempre il problema di dimostrare come ha la disponibilità della somma che scommette.        
Sono tutte queste ed altre ancora a determinare l’avvocato Vannetiello domani a recarsi a Roma per proporre immediato reclamo avverso la decisione che non convince affatto in ordine alla  squalifica di Millesi ed alla conseguente penalizzazione, seppur ridotta, alla squadra dell’Avellino.
Ancora, sarà oggetto di discussione anche in appello  la improcedibilità circa il deferimento la difesa di Millesi, con ulteriori argomentazioni giuridiche, cercherà di convincere i giudici di secondo grado sulla natura perentoria dei termini stabiliti dal codice sportivo.
Infine, verrà eccepita dall’avvocato  Dario Vannetiello una nuova e rilevante questione giuridica il cui accoglimento potrà portare all’annullamento totale della decisione assunta oggi dal Tribunale.
Un cavillo giuridico sul quale in questo momento è il caso di mantenere il segreto.
 
Non   sfugga  che  innanzi alla giustizia penale, per ora Millesi ha vinto la sua battaglia in quanto, dopo pochi giorni dall’arresto, il Tribunale del riesame di Napoli, grazie ad un cavillo trovato dal suo difensore, nonostante la penetrante indagine svolta dalla direzione distrettuale antimafia, lo rimise in libertà.
Da allora è un uomo libero, a differenza del suo accusatore Luca Pini che si trova ancora agli arresti domiciliari, a differenza  dell’altro suo accusatore, il camorrista pentito Accurso che si trova agli arresti in località sconosciuta.     
Sul punto, il Tribunale Federale si limita a citare la circostanza che Millesi è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, senza però rilevare che tale ordinanza nei confronti di Millesi fu annullata dal Tribunale del riesame e non più riproposta.                 
Insomma, posto che Millesi non giocò in nessuna delle due partite in questione, pare inaccettabile affermare con certezza che le due partite sono state combinate senza individuare con quali giocatori Millesi avrebbe fatto patti illeciti per condizionare i due risultati di gara.
Già questo aspetto è da solo indice della assenza di graniticità delle accuse e consente di auspicare il ribaltamento della decisione in appello, anche perchè il Tribunale non è riuscito ad individuare nessuna azione calcistica di natura sospetta da parte di nessun calciatore.    
La parola fine su questa vicenda è tutt’ altro  che scritta.
 La difesa di Ciccio Millesi, che già ha ridotto gli episodi indizianti a suo carico rispetto a quelli mossi dalla Procura Federale nelle 168 pagine dell’atto di deferimento,  andrà fino in fondo e si far sentire in tutte le sedi .