Accoglienza migranti, Giordano interroga il Ministero

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on. Giancarlo Giordano
Interrogazione
Al Ministero dell’Interno Per sapere, premesso che:
– i richiedenti Protezione Internazionale che usufruiscono del servizio di accoglienza in strutture governative e in Centri di Accoglienza Straordinaria (cd. C.A.S.), dovrebbero poter beneficiare di tale tutela per tutta la durata del ricorso giudiziale avverso il diniego della competente Commissione Territoriale.
– talune Prefetture, che asseriscono la sussistenza del beneficio in parola solo per il primo grado in Tribunale, ma non anche per i gradi successivi (nello specifico per il grado di Appello).
– tale prassi va in contrasto con il dettato della normativa di riferimento nonché con alcune Circolari ministeriali e note di U.T.G., che, pur riconoscendo il diritto in parola, presentano vari punti di contraddittorietà, imponendo un ulteriore approfondimento ermeneutico;
– ultimo dato legislativo è il l’art. 14 del d.lgs. 18/08/2015 n. 142, in tema di “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.”;
– da una interpretazione oggettiva del novellato non si rinviene nessuna espressa esclusione per il grado di appello, prevedendosi il beneficio de quo in senso generale per il “ricorso giurisdizionale”, inteso quale valutazione giudiziale sulla domanda di asilo politico, valutazione che può dirsi esaurita solo con il passaggio in giudicato dell’accertamento richiesto;
– la garanzia dell’accoglienza durante il giudizio di secondo grado è pure confermata da nota del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno del 07.07.2016, anche se con la previsione della necessità di formalizzare istanza di sospensiva alla Corte di Appello e fino alla decisione sulla stessa nonché dall’ orientamento che si ricava dalla Circolare del 30/10/2015 del Ministero dell’Interno ;
– Di contro, si segnala la posizione giurisprudenziale della Corte di Appello di Napoli, che, con recente pronunciamento (v. ordinanza del 13.04.2016), richiamando la novella di cui al d.lgs. 142/2015, ritiene invece che, in caso di rigetto del Tribunale, non occorre alcuna sospensiva ulteriore, in quanto l’effetto sospensivo ex lege è efficace per tutta la fase giudiziale,dal ricorso in primo grado in poi;
– tale questione attiene a diritti sensibili di soggetti in condizione di immediata vulnerabilità, spesso privi di essenziali mezzi di sussistenza, esposti al rischio di privazione di alloggio e di tutele igienico-sanitarie, che favoriscono condizioni di vagabondaggio e di abbandono, che possono determinare situazioni di allarme sociale e di pregiudizio anche per la pubblica incolumità.

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intende intraprendere per una chiarificazione ufficiale sulle condizioni e sui tempi dell’accoglienza per i richiedenti Protezione Internazionale all’esito del giudizio di primo grado e per i gradi successivi, anche con riferimento alla necessità eventuale di formulazione di istanza di sospensiva.


on. Giancarlo Giordano