Accusata di occupazione abusiva di alloggio popolare, assolta dal tribunale di Avellino

L'acquisizione del compossesso dell'immobile è avvenuto con il consenso di chi legittimamente lo deteneva, quindi il fatto non sussiste

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Il Tribunale in composizione monocratica presieduto dal giudice Roberto Melone alla pubblica udienza del 24 novembre 2022 con l’intervento del Pubblico ministero in persona della dott.ssa  Isabella De Asmundis e dell’Avocato  Giuseppe Di Gaeta, di fiducia per l’imputato, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza contro l’imputata perché, arbitrariamente e per fini di ingiusto profitto, senza alcun titolo occupava l’alloggio di edilizia popolare di proprietà dell’ACER- Agenzia campana di Edilizia Residenziale ubicato ad Avellino. II Pubblico ministero per la particolare tenuità del fatto, ha chiesto sentenza di non luogo a procedere. L’avvocato Di Gaeta si è associato e ha chiesto l’assoluzione.

Le risultanze istruttorie, di fatto, hanno portato il Tribunale ad escludere la rilevanza penale della condotta accertata dell’imputata. Il Comune di Avellino ha emanato l’ordinanza di sgombero nei confronti dell’imputata; ordinanza che, successivamente, è stata oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale di Avellino che ne ha disposto la sospensione in via cautelare con ordinanza acquisita agli atti del dibattimento. L’istruttoria concernente l’occupazione e l’assegnazione legittima degli alloggi di edilizia popolare è di competenza dell’Acer in quanto proprietaria degli immobili, la quale all’esito comunica al Comune di Avellino di emettere l’ordinanza di sgombero. Le dichiarazioni rilasciate dal funzionario, hanno consentito, però, di appurare che la donna non avesse titolo per ottenere l’assegnazione dell’alloggio, tuttavia lo deteneva già da tempo per avervi avuto la residenza e convissuto con la legittima assegnataria, poi deceduta. In buona sostanza l’imputata, ospite di una legittima assegnataria dell’immobile IACP, quando la prima è deceduta, si è trattenuta all’interno dell’immobile senza averne titolo e senza rilasciarlo, come avrebbe dovuto.

La donna, però, è entrata legittimamente nel possesso dell’immobile, in ragione del vincolo che la legava alla legittima assegnataria e si è limitata a non rilasciarlo quando l’assegnataria è andata via.In conclusione, quindi, non vi è stata alcuna “invasione dall’esterno”, in quanto l’acquisizione del compossesso dell’immobile è avvenuto con il consenso di chi legittimamente lo deteneva; il non averlo rilasciato quando sono venute meno le condizioni, non concreta un’invasione ma un mero inadempimento dell’ordine di rilascio, penalmente irrilevante. Il Tribunale, quindi, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputata perché il fatto non sussiste.