Antonio Barra, giurista del XVII secolo

0
2066

Numerose le controversie legate all’Irpinia che lo videro protagonista

 

Una delle figure “minori”, ma non per questo meno significative, del ricchissimo mondo giuridico napoletano del ‘600 fu quella del giurista e magistrato Vincenzo Antonio Barra – questo il suo nome completo -, anche se finì per firmarsi solo come Antonio. Nacque nel 1606 ad Acqua della Mela, casale di Sanseverino, da una numerosa famiglia di mercanti-imprenditori dell’Arte della lana, proprietaria della gualchiera di Santa Margherita. Proprio per questa attività il  fratello Giovan Battista si trasferì nella seconda metà del secolo definitivamente ad Avellino, dove i Barra avevano da tempo interessi e proprietà. Antonio e Giovan Battista sottoscrivevano a Napoli, il 1° luglio 1637, una delibera del Monte Barra, che era l’istituzione benefico-assistenziale nonché la banca della famiglia.
Ma mentre Giovan Battista proseguì l’attività imprenditoriale, Antonio preferì seguire lo studio del diritto, laureandosi presso l’Università di Napoli, dove aprì un fiorente studio legale. Come infatti scrisse Lorenzo Giustiniani nel 1797, Antonio Barra «fiorì nel foro nostro, si procacciò qualche fama nel suo esercizio, e gli furono affidate delle cause d’importanza». Uomo di cultura non solo giuridica, si dilettò anche di letteratura. Oltre a un sonetto in onore del celebre giurista ed amico Francesco D’Andrea e a una traduzione dall’ebraico di alcuni brani del Vecchio Testamento, non pubblicò nient’altro in vita, ma le sue composizioni manoscritte circolarono e furono apprezzate nell’ambiente letterario napoletano. Postume furono invece edite quattro sue composizioni (che occupano le pagine 22-45) in un volume, pubblicato nel 1701 da Domenico Antonio Parrino, intitolato «Raccolta di Rime di Poeti Napoletani non più ancora stampate», e dedicato al principe di Sansevero Paolo Di Sangro, che raccoglieva anche alcune poesie di Giovan Battista Vico.
Nominato nel 1674 giudice della Gran Corte della Vicaria criminale, «come quegli che di tal materia era un po’ meglio inteso», come scriveva ancora Giustiniani, nel 1679, appena andato in pensione (si firmava infatti «Antonio Barra J.C. Advocato Neapolitano et olim Iudice in Criminalibus Magnae Curiae Vicariae») diede alle stampe un suo poderoso volume giuridico. Questo, che recava il titolo di «Controversiae Forenses cum Decisionibus Supremorum Regni Neapolis Tribunalium», fu pubblicato in un grosso volume in folio di 382 pagine (a cui seguono numerose pagine d’indici non numerate) da uno dei maggiori editori-stampatori napoletani del tempo, il francese Antonio Bulifon («Ex officina Bulifoniana sub Signo Sirenis»). L’opera riportava anche, a tutta pagina, un ritratto dell’autore, recante l’annotazione «F.P. scul. 1676».
L’opera, oltre alla dedica al viceré D. Ferdinando Faxardo de Requesens y Zunica, marchese di los Velez, recava la prefazione del figlio Tommaso, anch’egli avvocato, e numerose composizioni poetiche di natura encomiastica in lode dell’«Eruditissimo Domino Antonio Barra», definito «ex patronum albo inter primos, nulli inter judices secundus», la cui «fama vulgat per Orbem» e la forza giuridica del quale, paragonata alla clava di Ercole, «vincit tot Hydras». Riprendendo la stessa metafora, Vito Cesare Cabballone definiva «Antonio Barrra il redivivo Alcide», che «falangi infide di Mostri estinse». A sua volta, Michele Francesco Vargas Machuca, allora Avvocato fiscale in Calabria Ultra e destinato a una brillantissima carriera nel “ministero togato”, gli dedicava un sonetto e due epigrammi.
Le «Controversiae Forenses» raccolgono 80 allegazioni prodotte da Antonio Barra nella sua lunga carriera forense, relativamente a controversie giudiziarie da lui sostenute vittoriosamente, a partire dal 1631-32.
La clientela del suo studio legale appare di livello sociale medio-alto, spaziando da grandi signori feudali, soprattutto pugliesi e abruzzesi, a importanti monasteri napoletani. Tra le cause che riguardano l’Irpinia ricordiamo
la XXVI, sostenuta a difesa del buon diritto di un suo congiunto, l’avvocato  Giacomo Barra, che il 10 ottobre 1659  aveva per 2.500 ducati acquistato l’ufficio di Doganiere dei 4 Fondaci del Sale di Napoli.
La «Controversia XVIII» riguarda invece il chierico Giovan Ferdinando Masucci di Volturara, che era stato carcerato nella Vicaria perché inquisito «pro causis parvi momenti ex machinatione eius inimicorum», e del quale la curia vescovile di Montemarano aveva chiesto la remissione come giudice competente, cosa a cui si opponeva la Vicaria. Avendo dimostrato che l’imputato aveva ricevuto l’accolitato nel settembre1618, che l’anno successivo aveva ricevuto l’investitura canonica del beneficio di S. Benedetto di Montemarano, e che godeva dei privilegi ecclesiastici e delle esenzioni dalle gabelle a Volturara,  nel dicembre 1632 ne ottenne la remissione.
Altre due cause sostenne Antonio Barra a difesa degli interessi dei Masucci. La prima fu quella «Pro Camillo et Fratribus de Masuciis cum Universitate Nusci». Difatti, allegando «frivolis exceptionis» l’Università e alcuni cittadini nuscani avevano cercato di esimersi dal pagamento dei debiti contratti dai loro predecessori con i Masucci.
Barra difese inoltre Ettore Masucci contro Decio Masuccio, Barone di Volturara. Dopo che Ettore era stato infatti condannato dalla Vicaria Criminale per adulterio, il barone suo parente ne aveva chiesto la remissione alla corte baronale, cosa impossibile, trattandosi di giurisdizione inferiore e per di più di sentenza già passata in giudicato. Nel maggio del 1631, infatti, «per M. Curiae Vicariae fuit provisum non esse locum petita remissioni per Baronem».
Un’altra causa, di tutt’altra natura, fu quella nell’interesse dei Caracciolo di Avellino contro Lelio Clarizia. Marino Caracciolo aveva infatti acquistato nel 1616 per 3.900 ducati (di cui 1.900 in contanti) da Giovan Battista Siliceo di Troia, marito di Delia Dell’Abbadessa di Sanseverino, i corpi feudali dello «Jure ponderis et mesurarum» sulle merci comprate e vendute da commercianti forestieri nello Stato di Sanseverino, nonché la Bagliva del casale di Carifi. La controversia era relativa agli interessi maturati sulla rateizzazione del canone di 120 ducati annui. Essa non giunse però mai a sentenza a causa dell’epidemia di peste del 1656. Infatti la «causa non fuit decisa ob Generalis Contagii supervenientiam».
Una delle ultime cause trattate da Antonio Barra prima del passaggio in magistratura fu quella sostenuta a difesa dell’Università di Forino contro i casali di Petruro e di Contrada. Infatti, pure essendo Forino «ab antiquissimo tempore separata ab eius casalibus», ne condivideva gli «onera publica», cioè la tassazione. Questa, per antica consuetudine, prevedeva che Contrada contribuisse per la sesta parte del totale e Petruro per l’ottava. Ma la peste del 1656 sconvolse gli antichi equilibri demografici, e quindi fiscali, tra i casali. In occasione della Numerazione dei fuochi del 1658, infatti, «ex causa damni passi occasione contagii», i casali di Pozzo e di Palazzo avevano chiesto che Contrada e Petruro fossero obbligati a pagare secondo il numero effettivo dei loro fuochi. I due casali respinsero però la richiesta invocando «l’antico solito». Ma la R. Camera della Sommaria diede loro torto con un suo decreto del 28 settembre 1660. La controversia si riaccese con la Numerazione del febbraio 1669, quando Contrada e Petruro chiesero che si ritornasse alla vecchia ripartizione, allegando la loro comunione dei beni demaniali con Forino. Secondo l’ardita tesi giuridica sostenuta da Antonio Barra, che però a un esame oggettivo appare storicamente infondata, non esisteva alcun documento che attestasse tale comunione, che quindi non sussisteva. Con maggiore fondatezza, invece, il giurista asseriva in subordine che comunque questa poteva essere sciolta, qualora si rivelasse «perniciosa et dannosa», come «evidenter patet, tum ob distantiam locorum, tum etiam ob discordias et dissensiones, quas necessario esset paritura in confectione manualium quoolibet anno», ossia, essenzialmente, per evitare discordie cittadine e complicare la riscossione. Antonio Barra quindi concludeva chiedendo che «praedicta Universitas Forini eiusque Casalia solvant juxta numerum focolarium, et separate vivere possint», secondo la volontà «omnium Civium Terrae Forini, et aliorum Casalium». La tesi fu accolta con la sentenza dell’11 aprile 1673, che può quindi considerarsi l’atto formale e finale della completa autonomia comunale di Contrada da Forino.
Antonio Barra si spense improvvisamente nel 1686, mentre attendeva alla stampa di un’altra sua opera giuridica («Practicarum observationum rerum singularium in foro frequenter occurrentium»), che apparve postuma quello stesso anno, venendo edita da Giacomo Raillard per i tipi di della Regia Tipografia di Salvatore Castaldo. Il grosso volume, di 361 pagine, era dedicato a Diego Soria y Morales, marchese di Crispano, Reggente della Cancelleria e Soprintendente generale di Campagna. L’opera reca una composizione di Francesco Savastano e un indice dell’allievo Carlo Loffredo. Si trattava, in questo caso, di un’opera essenzialmente di arida tecnica procedurale, e quindi assai meno ricca e interessante della precedente. Ciò giustifica in parte il giudizio, alquanto riduttivo, del Giustiniani su Antonio Barra: «Non fu uomo di erudizione, ma seppe maneggiare gli affari del foro».
Antonio Barra fu comunque il capostipite della linea familiare che nel Settecento divenne quella dei Barra Caracciolo, baroni di Basciano, che ha oggi in Francesco Barra Caracciolo (il busto dell’omonimo nonno è a Castelcapuano) un degnissimo erede della tradizione giuridica familiare, come lo è pure per la linea avellinese, oggi rappresentata da Antonio Barra e dai figli Caterina e Domenico.
dal "Quotidiano del Sud"