Centro autismo, stop espropri

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AVELLINO- Si abbatte una nuova e pericolosa tegola sul futuro del Centro per l’autismo di Valle. Il Tar Campania, sezione Salerno, in data 22 novembre ha emesso la sentenza relativamente alla proprietà dei suoli, oggetto di un contenzioso tra Comune di Avellino e Pasquale Pescatore, proprietario dell’area di via Serroni all’epoca della costruzione della struttura. Negli anni una serie di passaggi burocratici amministravi avviati dall’Ente comunale per espropriare l’area e i successivi ricorsi di Pescatore, nel contestare all’Ente di non aver rispettato l’accordo del 2007 che definiva la cessione dei suoli e la dichiarazione di pubblica utilità. Ora la parola finale del Tar che “condanna- scrivono i Magistrati Paola Patatini, Michele Di Martino e Valerio Bello “il Comune resistente alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente (Pescatore ndr), previo ripristino dell’originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all’articolo 42 bis T.U. espropri. Condanna il Comune resistente al risarcimento dei danni patrimoniali provocati al ricorrente per l’occupazione illegittima, nei limiti di cui in motivazione, da liquidarsi, su accordo delle parti, secondo il disposto di legge”.

In altre parole il Tribunale amministrativo dichiara illegittima la procedura di esproprio attuata dall’Ente comunale che, a questo punto, o formulerà una proposta di acquisizione sanante del suolo, pagando al proprietario una somma pari al valore del bene maggiorato del 10%, oltre al risarcimento dei danni, oppure sarà costretto ad abbattere la struttura costruita su quei terreni.

Nella sentenza si ripercorre anche l’iter che ha portato i legali di Pescatore a presentare ricorso: “I lavori di realizzazione del centro di assistenza iniziavano il 16 maggio 2007, in epoca successiva alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità del 18 aprile 2002, e non sono stati completati”. Poi “veniva occupava un’area ben maggiore rispetto a quella individuata dalle parti, riservandosi il ricorrente di agire dinanzi al giudice ordinario per i danni derivanti dallo sconfinamento. Dunque, a far data dal 18 aprile 2007 o, in alternativa, dal 9 dicembre 2008 (a seconda che si voglia far decorrere il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dall’approvazione del progetto definitivo ovvero dall’approvazione del progetto esecutivo) l’occupazione sarebbe divenuta illegittima, non essendo stato concluso l’accordo di cessione volontaria del bene e non avendo l’amministrazione emanato nei termini di legge il decreto di esproprio”. Nella menzionata scrittura privata, il proprietario “si era obbligato a cedere gratuitamente al Comune, all’atto dell’attuazione del P.U.A., la superficie di mq 2.785 corrispondente al fabbisogno minimo di aree a standard pari a 1 mq/mq di Slp.

Diversi i procedimenti attuati del settore lavori pubblici del Comune per espropriare l’area, prima all’epoca dell’amministrazione Foti, poi con la gestione Commissariale. Quest’ultima aveva deliberato per “l’acquisizione al patrimonio dell’area di mq. 6.567, di proprietà del ricorrente “autorizzandone il trasferimento di proprietà … nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza e servitù legalmente costituita attiva e passiva” con determinazione dell’indennità di espropriazione in ragione di 189.100 euro”.

In altre parole “l’occupazione sarebbe divenuta illegittima, non essendo stato concluso l’accordo di cessione volontaria del bene e non avendo l’amministrazione emanato nei termini di legge il decreto di esproprio. Per le medesime ragioni, deve ritenersi ormai priva di efficacia la scrittura privata del 3 aprile 2007.”

A commentare la sentenza Michelangelo Varrecchia e Vincenzo D’Anna del T.d.c. Ufficio Garante Diverse Abilità: “La nostra Associazione aveva avvertito della insussistenza dell’esproprio e invitato le parti al dialogo per la risoluzione nell’interesse dei ragazzi autistici e loro famiglie. Ma la “sordità e l’occhio da Ciclope ” permette questi errori a danno dei bambini, ragazzi è adulti autistici”.