Certificati falsi per incassare il Reddito di Cittadinanza: assolto dal Gup di Avellino

Difeso dall'avvocato Ferdinando Di Meo ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Rischiava una condanna dai 2 ai 6 anni di reclusione

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AVELLINO – Rischiava una condanna dai due ai sei anni di reclusione. Era accusato di aver fatto ‘carte false’ pur di ottenere il Reddito di Cittadinanza. Ma il giudice ha deciso diversamente, mandandolo assolto con formula piena. E’ la storia di un percettore della provincia di Avellino che era finito a processo per avere “colpevolmente” omesso di dichiarare il patrimonio del congiunto. In pratica era accusato di aver “sdoppiato” l’unità abitativa nella quale viveva da sposato proprio per far risultare due distinti appartamenti e rientrare così nei parametri previsti per l’accesso al sussidio economico.

L’accusato era difeso dall’avvocato Ferdinando G. Di Meo: “Con il nostro studio abbiamo seguito questo caso in cui il percettore del reddito di cittadinanza è stato accusato del reato previsto dall’articolo 7 comma 1 del D.L. 4/2019. La norma in questione, peraltro abrogata a decorre dall’1 gennaio 2024, prevedeva che ‘salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3 (il reddito di cittadinanza, ndr.), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

“Nel caso di specie – spiega più nel dettaglio l’avvocato Di Meo – la falsità contestata all’imputato consisteva nel non aver indicato nella documentazione reddituale richiesta, la posizione patrimoniale di un congiunto, con residenza nello stesso stabile ove risiedeva lui, sia pure costituente, anche dal punto di vista anagrafico, un nucleo familiare autonomo e distinto. Ciò che aveva attirato l’attenzione degli organi inquirenti è la circostanza che i due nuclei familiari risultavano esser residenti in un unico edificio, sia pure in interni diversi. Secondo la prospettazione accusatoria, pur essendovi due distinti portoni di ingresso, vi era un solo numero civico, ciò che avrebbe dovuto significare che in realtà la divisone dello stabile in due interni era fittizia, ed anzi era stata operata proprio al fine di non dover cumulare nella domanda per il reddito di cittadinanza i redditi dei due nuclei familiari”.

L’avvocato Di Meo, assunta la difesa, ha acquisto i certificati storici di residenza delle due famiglie, dai quali è risultato che la pratica amministrativa per la divisione dell’immobile in due distinti interni, ciascuno destinato alla residenza dei due nuclei, era stata svolta quasi venti anni fa, ossia, ben prima e certamente non in funzione della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, entrato in vigore solo nel 2019. Inoltre, è stata svolta una perizia, la quale ha evidenziato che il fabbricato non solo ha due ingressi separati e distinti, ma è comunque diviso effettivamente in due unità abitative separate, per quanto vi siano alcuni ambienti residuali, di carattere essenzialmente funzionale, ad uso comune.

“Non solo – aggiunge Di Meo – abbiamo anche prodotto copiosa documentazione comprovante che successivamente alla divisione dell’immobile in due unità abitative, ciascuna famiglia ha provveduto al pagamento autonomo dell’imposta sui rifiuti, cosi come delle utenze separate. Alla luce della copiosa documentazione disponibile, la scelta difensiva è stata quella di presentare una memoria difensiva, ed, in via successiva, di chiedere al Giudice dell’Udienza preliminare la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato”.

A seguito del giudizio abbreviato il Gup presso il tribunale di Avellino, con sentenza del 13 febbraio scorso, ha assolto l’imputato con la formula più ampia, ossia, “perché il fatto non sussiste”.

Nella motivazione della sentenza si legge che in forza della perizia e della documentazione prodotta dalla difesa, risulta smentita la “la premessa della pubblica accusa che lo sdoppiamento dell’unità sia stato ispirato dalla volontà di creare le premesse di un beneficio economico che come detto sarebbe stato introdotto venti anni dopo”. “Inoltre, le due unità immobiliari sono dotate di ingressi separati e seppur caratterizzate dalla presenza di ambienti comuni, che consentono il passaggio da una all’altra, rimangono autonome in quanto servite da utenze elettriche diverse”.