Ex Isochimica, indetta assemblea pubblica per domani

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L’organizzazione dei lavoratori ex Isochimica indice un’Assemblea Pubblica per sabato 14/07/2018  alle ore 10:00 presso il Centro Sociale e Sindacale Samantha della Porta di Avellino.

 

I lavoratori hanno deliberato l’indizione di questa assemblea per condividere le iniziative in corso e soprattutto quelle da adottare per portare a conclusione  il disposto dei commi n. 274, 275, 276 e 279 dell’art. n. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

 

Si ricorda che allo stato sono trascorsi, anni  e nonostante l’impegno profuso di quanti ci hanno sostenuto, la vicenda del giusto accompagnamento alla pensionamento degli ex Lavoratori Isochimica  non si è ancora concluso.

 

Questo stato di cose pregiudica, sempre più, la situazione degli ex Lavoratori della Isochimica, i quali vedono allontanarsi i termini per vedere materializzati i loro diritti.

 

I lavoratori ex Isochimica, riconosciuti portatori di un diritto, con questa assemblea vogliono rendere pubbliche le iniziative che intendono intraprendere  e sulle quali confrontarsi  confidando in una rinnovata sensibilità sociale e politica.

 

Nel corso della Assemblea verranno presentate le proposte fin qui emerse e si raccoglieranno le  istanze dei lavoratori e degli intervenuti.

 

Si evidenziano due dei provvedimenti ed azioni che si sono succeduti nel tempo che, verranno approfondite nel corso dell’assemblea, rivestono particolare rilevanza

 

La legge 123 / 2017 articolo13 ter  che ha esteso il periodo di applicazione, con adeguata copertura finanziaria tale da poter coprire interamente il fabbisogno per lo scopi prefissi dal comma 117 art. 1 legge 190/2014 e dei comma 274, 275 e 276, art. 1, legge 208/ 2015… e non solo.

 

 

La sentenza del TAR del Lazio -3 Sezione- N. 06970/2017 REG.PROV.COLL. N. 10285/2016 REG.RIC., nel merito ha fornito chiarimenti alla norma sulle finalità e funzionamento del Fondo, in linea con il dettato del comma 117 art. 1 legge 190/2014 e comma 276 art.1 legge 208/2015, ribadendo la volontà del legislatore fin qui espressa:

 

 

“E’ la malattia che determina il diritto” che va perseguito, non rileva alcun requisito le richieste formulate nel Decreto 29 aprile 2016 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

-Dalla sentenza del tar – DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto con annullamento, nella parte di interesse dei ricorrenti, del relativo

decreto interministeriale impugnato.

Risulta, infatti, fondato l’unico articolato motivo di ricorso sopra enunciato per violazione di legge con riferimento alla legge n. 190 del 23/12/2014 e alla legge n. 208 del 28/12/2015, per eccesso di potere e per eccesso di delega.

La legge di Stabilità per il 2016 sopra citata era volta a agevolare la quiescenza dei lavoratori che avevano contratto patologie legate all’inalazione di fibre di amianto.

Il decreto Ministeriale di attuazione dell’art.1 comma 276 della L.208/2015 ha invece operato una illegittima restrizione dell’ambito applicativo della norma ponendosi sia in contrasto con l’art.1 del medesimo decreto, sia con la legge di stabilità del 2016 che, superando le stesse limitazioni della legge di Stabilità per il 2015, ha istituito un fondo perequativo da distribuire a tutti i lavoratori interessati alle citate patologia a prescindere dallo svolgimento attuale della loro attività lavorativa e quindi dallo stato di disoccupazione.

Il decreto interministeriale impugnato è quindi illegittimo sia per quanto riguarda l’art. 2, comma 1, lettera a) (ove è previsto che il fondo sia destinato a coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di cui all’art.4) che la lettera b) (ove è previsto che i soggetti destinatari siano anche coloro che perfezionano i requisiti pensionistici negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo), poiché entrambe le previsioni confliggono con la norma primaria e operano una illegittima restrizione della platea dei beneficiari della ripartizione del fondo, con una consequenziale disparità di trattamento non prevista dalla disposizione di legge.

La disposizione di legge per come modificata nel 2006 aveva infatti il chiaro intento di istituire un fondo perequativo a vantaggio di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal raggiungimento di requisiti pensionistici. Il ricorso è, per queste motivazioni, da accogliere.