Foggia, il Giudice Sportivo chiude le curve dello “Zaccheria” per il match contro l’Avellino

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Curve chiuse per la 38esima gara di Serie C. Il Giudice Sportivo ha, infatti, chiuso le due curve del campo da gioco dei rossoneri in occasione della gara contro l’Avellino, in programma il prossimo 24 aprile 2022 alle ore 17:30. Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. Letti gli atti ufficiali di gara, ivi comprese le relazioni, con le relative integrazioni, redatte dai Componenti della Procura federale e dal Commissario di campo, osserva quanto segue.

In occasione della gara FOGGIA CATANZARO, disputata l’11 Aprile 2022, dagli atti sopra indicati è emerso che i sostenitori della Società FOGGIA hanno posto in essere le seguenti condotte.

1. al 13° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 15m per 1 m;

2. al 18° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva sud esponevano uno striscione di 10 mt su due linee parallele relativo ad un Calciatore della Squadra avversaria;

3. durante l’esposizione degli striscioni, entrambe le curve sud e nord occupate dai sostenitori del Foggia intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di un Calciatore della squadra avversaria e di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche, cori proseguiti per qualche minuto anche dopo l’eliminazione degli striscioni;

4. Al 6° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud esponevano uno striscione di 18 mt su due linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche;

5. All’ 8° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 20 mt su tre linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche;

6. durante l’esposizione degli striscioni, i tifosi del Foggia presenti in entrambe le curve sud e nord intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di Istituzioni Calcistiche;

7. al 18° del secondo tempo, in occasione del rigore concesso al Catanzaro, i sostenitori della curva nord lanciavano sul recinto di gioco in direzione dei calciatori due fumogeni, molteplici bottigliette di plastica, due bottiglie di vetro, senza colpire alcuno;

8. nella medesima circostanza di cui sopra: un tifoso proveniente dalla curva nord invadeva il campo con l’intenzione di raggiungere e di colpire un calciatore avversario, senza riuscirvi per il pronto intervento delle Forze dell’Ordine e di Dirigenti della Società ospitante; un altro tifoso proveniente dalla curva nord correva sul campo senza avvicinarsi ai calciatori della Squadra avversaria e inseguito dalle Forze dell’Ordine riusciva a rientrare sugli spalti; un terzo tifoso del Foggia proveniente dalla curva sud invadeva il campo correndo verso la panchina del CATANZARO senza avere alcun contatto e riuscendo a rientrare sugli spalti;

9. successivamente alla concessione del calcio di rigore i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud lanciavano una bottiglietta di plastica verso il portiere del Catanzaro nel tentativo di colpirlo;

10. a seguito di quanto sopra descritto la gara è stata sospesa per circa 8 minuti.

Ritenuto che con le condotte sopra descritte i tifosi del FOGGIA hanno posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, ed hanno intonato cori ed esposto striscioni oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria e delle Istituzioni Calcistiche e di loro Rappresentanti;

rilevato che i sostenitori presenti in curva nord hanno posto in essere comportamenti più gravi e più numerosi rispetto a quelli posti in essere dai sostenitori presenti in curva sud; rilevato che la Società FOGGIA ha già subito molteplici sanzioni per condotte della medesima natura di quelle sopra descritte (CFR C.U. 229/DIV del 1.03.2022, C.U. 237 DIV del 8.03.2022, C.U. 247/DIV 14.03.2022, C.U. 253/DIV del 17.03.2022, C.U. 257 DIV del 21.03.2022);

ritenuto, altresì, che dagli atti di gara e dalle relazioni sopra richiamate, emerge che i Dirigenti del Foggia hanno collaborato con le Forze dell’Ordine per far cessare i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, con una condotta molto fattiva che merita di essere valutata in modo prevalente rispetto alle altre circostanze di segno negativo;

per i motivi sopra esposti

ritenuta la continuazione, in applicazione degli artt. 6, 8, comma 1, lett. d), 13, comma 2, 25, 26 e 29 C.G.S (r. proc. fed. e supplemento, r. c.c. e supplemento, rilievi video e fotografici) delibera di sanzionare la Società FOGGIA con l’AMMENDA DI € 10000 e con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori destinati ai tifosi locali denominati curva nord e curva sud privi di spettatori e la ulteriore gara casalinga successiva con il settore destinato ai tifosi locali denominato curva nord privo di spettatori.

Ecco la nota della Lega Pro: “In riferimento alla gravissima ed indegna aggressione subita ieri dal calciatore del Catanzaro Pietro Iemmello nella gara di Foggia, la Lega Pro condanna con fermezza il vile atto di violenza da lui subito ad opera di alcuni delinquenti presenti allo stadio e che nulla hanno a che vedere con i veri tifosi. La Lega Pro esprime la totale solidarietà ed il pieno sostegno a Iemmello ed alla società giallorossa. Queste sono vicende che non si conciliano con lo sport e con i principi che animano la Serie C e che al contrario arrecano un gravissimo danno all’immagine di tutto il calcio. La Lega Pro, nel pieno rispetto del lavoro delle forze dell’ordine, auspica che le autorità competenti facciano immediata luce su questo riprovevole evento di violenza inaudita e sollecita i più fermi provvedimenti nei confronti dei colpevoli“.