Giustizia, con la riforma Cartabia notai alternativi al giudice tutelare

Dal 28 febbraio assegnate nuove competenze: possono autorizzare gli atti per persone interdette, inabilitate o beneficiarie dell'amministrazione di sostegno o minori

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Con l’entrata in vigore della cosiddetta ‘riforma Cartabia’ i notai diventano primi attori nei procedimenti di volontaria giurisdizione. E, così, “i notai diventano alternativi al giudice tutelare quale presidio di legalità”.Scopo della norma è quello di snellire i tempi della giustizia, creando una sorta di “doppio binario“.È uno degli effetti della riforma Cartabia, ed in particolare dell’articolo 21 (Dlgs. 149/2022), entrata anticipatamente in vigore alla fine del mese scorso (inizialmente l’entrata in vigore era fissata al 30 giugno). Scopo della norma è quello di snellire i tempi della giustizia, creando una sorta di “doppio binario“. Nello svolgimento di queste attività il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, “senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione”, o nel caso di beni ereditari, “presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto”.

Lo ricorda, in una nota, lo stesso Consiglio nazionale del Notariato, specificando come funzionerà, “a titolo esemplificativo, la procedura: il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità, o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione, ovvero in relazione ai beni ereditari, e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall’incapace in dipendenza all’atto autorizzato”. A seguire, si legge, il professionista “comunica l’autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al pubblico ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento” e “l’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al pubblico ministero, senza che sia stato proposto reclamo” .