Le trivelle in giardino

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Abbiamo già messo in evidenza che il quesito del referendum costituzionale è stato oggetto di numerose contestazioni, anche sul piano giudiziario, perché considerato incompleto e tendenzioso, quindi sostanzialmente ingannevole. Abbiamo già dimostrato (vedi il Quotidiano del Sud del 7/10/2016) quanto sia ambiguo il postulato sul superamento del bicameralismo paritario, però dobbiamo riconoscere che nel quesito c’è un passaggio assolutamente neutro, laddove si chiede agli italiani se approvano “la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Non v’è dubbio che questo titolo sia avalutativo e non crei alcuna aspettativa che possa orientare gli elettori a favore del no o del sì. La ragione è presto detta. La riforma delle competenze regionali contiene delle novità che è difficile “vendere” al pubblico. Uno degli obiettivi centrali della riforma costituzionale è proprio quello di ridurre i poteri delle Regioni. Alle quali vengono sottratte competenze tipicamente regionali come il controllo del territorio e la possibilità di partecipare ai processi decisionali nelle questioni che riguardano la produzione e la distribuzione dell’energia e le grandi opere, attività che incidono profondamente sulla salubrità dell’ambiente, sull’economia e sulle condizioni di vita delle popolazioni locali. La riforma mette in mutande le Regioni spogliandole della loro autonomia legislativa e trasformandole in Enti sostanzialmente amministrativi come le Province. In pratica la riforma cerca di introdurre in Costituzione alcuni principi contenuti nella legge cosiddetta "Sblocca Italia" che prevedevano l’esclusione delle Regioni dai processi decisionali in materia energetica ed infrastrutturale e che la Corte Costituzionale ha bocciato per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, con la sentenza n. 7/2016, la Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l’approvazione dei relativi progetti avvenga d’intesa con la Regione interessata; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede che l’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Come se non bastasse, per completare la svolta centralizzatrice, con l’introduzione della clausola di supremazia, denominata anche “clausola vampiro”, il Governo si riserva il potere di intervenire anche nelle materie riservate alla competenza esclusiva delle Regioni. La propaganda del Sì ha provato ad addolcire la pillola con un curioso post dove spiega: “come la riforma del Titolo V alleggerisce le bollette”, precisando che “riporta diverse competenze, oggi concorrenti, nel solco dell’esclusività del Governo centrale, fra le quali la delicatissima disciplina relativa alla produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia.” In soldoni, questo significa che sarà più facile incrementare la produzione di petrolio perché le Regioni non vi potranno mettere becco ove ritengano che possa arrecare danno alla salubrità dell’ambiente o all’economia locale. Quindi il quesito giusto dovrebbe essere: volete garantire al Governo centrale la libertà di installare impianti di estrazione petrolifera senza che le popolazioni locali possano essere consultate? Basta un Sì!
edito dal Quotidiano del Sud