L’esproprio della Dogana tra fantasia e realtà 

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Appena dopo il trionfalistico annuncio della conclusione dell’erculea fatica dell’esproprio della Dogana da parte del Comune di Avellino, si è appreso che (non si sa se per insipienza giuridica, furbizia paesana, pressappochismo amministrativo, o tutte queste cose insieme), le statue della facciata non sono state comprese nell’esproprio. Ciò ha dato adito al sig. Francesco della Valle, che si autodefinisce «comproprietario della parte artistico-monumentale » della Dogana (in effetti non sapevamo che questa fosse una specie di “spezzatino”), di asserire che il Comune di Avellino avrebbe espropriato soltanto il suolo su cui sorge la Dogana e non l’edificio nella sua interezza.

Si tratta, com’è di tutta evidenza, di un assurdo logico- giuridico. Questa asserzione risulta infatti del tutto in contrasto rispetto non solo alle prescrizioni delle leggi sui beni culturali del 1909 e del 1939, ma anche a quanto già stabilito già dal Codice Civile del 1865, e addirittura dallo stesso Codice Napoleonico. Questi testi giuridici infatti prescrivono e sanciscono: «Si considerano annessi al fondo del proprietario per rimanervi perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con piombo, gesso, calce, o altro, o quando non possano staccarsi senza rottura o deteriorazione, o senza rompere o guastare la facciata. Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando siano unite all’edificio come sopra».

Dal complesso dell’articolo del Codice, si comprende chiaramente che sono perpetuamente unite all’immobile: 1) tutte quelle cose che fanno un solo corpo con lo stesso; 2) quelle non unite strutturalmente, ma dalla manifesta volontà del proprietario destinate a essere unite all’immobile. E questo è indubbiamente il caso delle statue della Dogana, giacché esse non solo fanno parte integrante dell’architettura dell’edificio, dalle quali sono inseparabili concettualmente e strutturalmente, ma per di più «sono collocate in nicchie formata per esse espressamente », come ulteriormente precisava il Codice Napoleonico.

L’ing. Troncone ha accuratamente ricostruito il tormentato iter dei passaggi di proprietà, con le relative clausole, della Dogana dall’ 800 ad oggi, né c’è quindi necessità di ripetere quanto da lui illustrato. Ma il ragionamento dell’amico Troncone non è condivisibile quando egli afferma che insisterebbero sulla Dogana due assi ereditari, uno degli eredi Sarchiola per quanto riguarda l’edificio e l’altro degli eredi Imperiale- della Valle per la statuaria. A negarlo stanno le prescrizioni di legge già ricordate, ma anche altri dati di fatto e di diritto. La legge infatti prescrive che nella successione nell’asse ereditario sono esclusi dalla tassazione i beni vincolati di interesse storico ed artistico, per i quali siano stati però assolti gli obblighi di conservazione e protezione; essi debbono essere inoltre stati esplicitamente indicati nella denuncia di successione. Nessuna di queste condizioni (e innanzitutto la prima!), a quanto risulta, è stata mai soddisfatta dagli eredi della Valle.

Dov’è dunque il titolo giuridico dell’asserita “proprietà”, o in quale ufficio catastale lo si potrà mai rinvenire? E’ inoltre di tutta evidenza che il concetto di proprietà è in questo caso inficiato alla radice dalla mancanza della permanente ed effettiva disponibilità del bene e del potere di fatto sullo stesso. E giacche il possesso sostanzia la proprietà, quando questo non è stato mai esercitato il fatto conduce alla perdita giuridica della proprietà stessa, per di più “nuda”, teorica e doppiamente vincolata, sia per le statue in se stesse che per l’obbligo di collocazione, come è appunto il caso delle statue della Dogana. Risulta pertanto priva di senso storico-giuridico la dichiarazione dell’assessore all’Urbanistica, ing. Ugo Tomasone, che indirettamente viene a confermare l’asserzione del della Valle, secondo cui «l’amministrazione ha portato avanti l’esproprio dell’area di sedime così come descritta nello stato di consistenza redatto a gennaio 2017 e che riguarda tutti i beni interessati ad esclusione della statuaria». A parte il fatto che la Legge non consente di acquistare o espropriare edifici “à la carte”, cioè “a pezzi e bocconi” (a me la facciata, a te il suolo ecc.), si presume forse, come pure si dice, che essendo “vincolate”, le statue facciano già parte del patrimonio pubblico, confondendo quindi vincolo con proprietà? O, peggio, si accetta implicitamente la tesi, altrettanto giuridicamente inconsistente e insussistente, che esse siano una realtà, e quindi una proprietà a sé stante, separata e separabile dalla Dogana?

Comunque sia, così facendo, le si è collocate in uno spazio giuridico indefinito ed evanescente, un vero e proprio limbo, il che fa sorgere i peggiori sospetti. Il primo che viene alla mente è che questo dell’esproprio sia null’altro che un caso di “provvedimento suicida”, tipico della burocrazia italica. Quando, cioè, non si vuole fare una cosa, ma non lo si può dire, la si fa caricandola di tali assurdità formali e sostanziali da renderla ineseguibile. E’ questo il caso dell’esproprio della Dogana? E’ questo il copione che vedremo prossimamente messo in scena sullo squallido palcoscenico dell’eterno teatrino della politica cittadina?

di Francesco Barra edito dal Quotidiano del Sud