Limitazione della circolazione di auto ad Avellino, ecco l’ordinanza di Festa

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Ordinanza anti-inquinamento, arriva finalmente il testo definitivo. Dal 1° dicembre al 15 dicembre 2021, in via temporanea e sperimentale, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì è vietata la circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli (e dei veicoli commerciali Ni veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t, N2 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t e N3 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12), salvo le eccezioni sotto indicate, fino ad Euro 3 compreso, su tutto il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate: tratto autostradale A16, S.S. 7 bis, Via Don Giovanni Festa (Bonatti), SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all’altezza dell’incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia dall’incrocio con Via Perrottelli fino alla rotatoria, S.P. 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma;

2. di riservarsi, in relazione all’andamento dei dati di rilevazione delle centraline, così come monitorati dall’ARPAC di Avellino, di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi qualora se ne ravvisassero gli estremi;

3. di installare la segnaletica temporanea con le opportune indicazioni, agli ingressi stradali alla città ed in altrettanti punti strategici. Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285. Sono escluse dal divieto di circolazione della presente ordinanza le seguenti categorie:

a) veicoli di servizio dei giornalisti nell’esercizio della propria professione al fine di garantire il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini all’informazione;

b) veicoli ad emissione nulla;

c) veicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;

d) veicoli alimentati a carburanti gassosi (metano – GPL);

e) autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;

f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

g) veicoli al vizio di portatori di disabili muniti di contrassegno;

h) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria ivi compreso la somministrazione dei vaccini;

i) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile;

j) veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia;

k) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, della Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;

l) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

m) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

n) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

o) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza;

p) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale, idrica, fognaria, depurazione, gas, energia elettrica, telefonia;

q) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e ritorno;

r) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;

s) veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;

t) veicoli classificati macchine agricole e macchine operatrici ai sensi degli artt. 57 e 58 del decreto legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285;

u) veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero;

v) veicoli al servizio dei clienti delle strutture ricettive solo ed esclusivamente per raggiungere la sede delle stesse;

w) veicoli utilizzati dagli esercizi commerciali per l’attività di consegna a domicilio.

DISPONE

1) La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Avellino e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale;

2) La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando della Guardia di Finanza di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Avellino e al Comando della Polizia Locale;

DEMANDA di assicurare il rispetto della presente Ordinanza agli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 nr. 285.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034; entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.