Micera: “Vi spiego perché soltanto Pizza può fare il sindaco”

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E’ noto che, qualora vincesse l’avversario, si verificherebbe un caso di cosiddetta “anatra zoppa”.

Viene definito tale un Sindaco che non è del tutto in condizioni di esercitare il suo potere, perché, seppur eletto, si trova un consiglio comunale la cui maggioranza è rappresentata da liste che avevano sostenuto un altro candidato a sindaco.

La circostanza si è verificata raramente, in una decina di comuni italiani, nei quali le amministrazioni hanno avuto durata molto breve, così come l’avrà sicuramente un’amministrazione diversa da quella di Nello Pizza.

Infatti, l’avversario di Nello Pizza, qualora vincesse, avrà una maggioranza che potrà votargli contro, a partire dalla prima seduta di Consiglio comunale e, comunque, sui provvedimenti di bilancio, che un’opposizione non può votare.

Oppure, i Consiglieri della coalizione di Nello Pizza, che al primo turno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, potranno dimettersi in blocco, subito dopo il loro insediamento in Consiglio comunale.

Né, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (sia dei TAR che del Consiglio di Stato), l’art. 73 comma 10 del Testo Unico sugli enti locali si presta ad interpretazioni alternative a quella letterale della norma.

“Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre ché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”