Monteforte Irpino, autorizzazione negata alla Sala scommesse da parte del comune, ma il Tar annulla tutto

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MONTEFORTE IRPINO- Il Comune blocca l’attività di videolottery perché l’area non era indicata nello strumento urbanistico con la finalità di scommesse o entertainement, ma i documenti portati in aula lo smentiscono e a distanza di tre anni dai fatti, il diniego viene bocciato dal Tar di Salerno. E’ quanto avvenuto nel giudizio di primo grado davanti alla Giustizia Amministrativa tra la società Ischiabet srl, rappresentata dall’avvocato Ugo Torsi e il Comune di Monteforte Irpino, costiuito nel procedimento insieme al Ministero. Tutto nasce dal provvedimento di diniego firmato dagli uffici comunali nel maggio del 2018 a cui aveva fatto seguito la revoca della licenza.

La ragione, esclusivamente urbanistica. Secondo il Comune di Monteforte Irpino infatti, a norma dell’articolo 38 delle Nta per quell’area “la destinazione urbanistica sarebbe precipuamente sportiva e la possibilità di prevedere giochi e attività ludiche (o commerciali) è da intendersi in senso meramente accessorio all’attività principale, che resta quella sportiva”.

Una condizione che avrebbe di fatto impedito di poter attivare sulla zona sale giochi, non menzionate tra quelle nella destinazione. Però in aula sono stati depositati dalla difesa della ricorrente, la società che ha successivamente lasciato l’Irpinia nonostante un investimento di duecentomila euro, dei documenti che di fatto hanno evidenziato un comportamento “contraddittorio” da parte dell’Ente. A partire dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune per quella struttura: “Appare decisivo il fatto che il certificato di agibilità dei locali n.25 del 14.11.2016-scrivono i magistrati del Tar- rilasciato alla locatrice (in dichiarata conformità alla relazione tecnica allegata al permesso di costruire n. 02/04 del 12.01.2004), richiamato peraltro nel contratto di locazione, allegato all’istanza presentata al Suap il 29.5.2018, preveda la seguente destinazione d’uso: Piano Terra: attività commerciali; Piano seminterrato: Bar e paninoteca, sala giochi – n. 2 box e n.1 deposito.

Tale certificazione non solo non fa menzione dell’attività sportiva propriamente intesa, ma abilita (in modo netto) a realizzare attività commerciali e di entertainment, senza correlazione con attività di pratica sportiva, legittimando dunque la prospettiva interpretativa sostenuta dalla ricorrente.Dell’esistenza di tale certificato non poteva non essere a conoscenza il Comune, che del resto lo ha adottato, e non poteva il Comune disconoscerne gli effetti, anche in relazione alla vicenda de qua, se non eventualmente ricorrendo all’istituto dell’autotutela ai sensi della L.n.241/90 (in presenza dei relativi presupposti).

Peraltro, secondo quanto affermato dalla stessa difesa comunale nella memoria depositata il 28.11.2019 (pag.6), in allegato all’istanza inoltrata al Suap, poi denegata, era presente tale contratto, in cui detto certificato era menzionato.Si ritiene dunque fondato anche il motivo di ricorso diretto a contestare il comportamento contraddittorio del Comune, che da un lato ha rilasciato l’agibilità con ampia abilitazione alle attività commerciali o assimilate e poi, senza adottare (se del caso) alcun atto di autotutela nei riguardi della suddetta certificazione ed eventualmente del presupposto permesso di costruire n. 02/04, ha sic et simpliciter denegato l’istanza del 29.5.2018, ordinando successivamente la cessazione dell’attività in concreto esercitata (scommesse e videolottery)”. Un ulteriore passaggio dei magistrati della Seconda Sezione del Tar di Salerno è anche quello che si riferisce all’interpretazione della norma che avrebbe impedito la realizzazione dell’attività di scommessa: “ appare aderente al tenore letterale della disposizione anche l’interpretazione proposta dalla ricorrente, circa la possibilità che l’art.38 delle NTA consenta, anche in via non meramente accessoria rispetto alla pratica sportiva, la realizzazione di attività ludiche o commerciali.

Analizzando infatti il primo periodo della suddetta disposizione, anche dal punto di vista della costruzione sintattica, si evince che lo stesso contempla due distinte categorie di attività consentite: da un lato, la realizzazione di attrezzature sportive (gli impianti dedicati alla pratica sportiva) e la realizzazione di attività connesse all’accoglienza degli sportivi (es. spogliatoi, bar, punti ristoro, ecc.); da un altro, la realizzazione di attrezzature per il tempo libero e uffici per l’amministrazione del complesso sportivo. La realizzazione delle attività per il tempo libero non è, sul piano letterale/strutturale della disposizione, concepita quale mera specificazione della nozione di “attrezzature sportive” o di servizi connessi alla pratica sportiva, dal momento che è prevista, in senso aggiuntivo, dalla seconda parte del periodo (introdotta dal punto e virgola). L’utilizzo del punto e virgola suggerisce viceversa che trattasi di un’attività ulteriore, non compresa nelle facoltà previste dalla prima parte del periodo, né costituente una specifica di quest’ultime.

In altri termini, dal tenore letterale dell’art.38 non sembra evincersi che le attività di entertainment o di natura latu sensu commerciale (seconda parte del periodo, dopo il punto e virgola) siano ammesse solo se aventi carattere di accessorietà rispetto a quelle di pratica sportiva in senso stretto o comunque di supporto agli atleti (prima parte del periodo)”.