Terzo settore Nuove sfide

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Il 25 maggio 2016 il Parlamento italiano ha approvato la Legge delega di Riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e del Servizio civile, in un momento contrassegnato da una campagna accusatoria, spesso generalizzata ed ingenerosa, nei confronti del vasto sistema delle organizzazioni non profit. Anche nella nostra provincia è in corso un iter inquirente da parte della Procura della Repubblica e le opinioni contrastanti si fronteggiano sul dibattuto problema. Ma quali sono gli aspetti positivi del nuovo provvedimento legislativo? Anzitutto, la nuova normativa configura il Terzo Settore nella sfera civilistica affrancandolo dal regime concessorio previsto dal codice civile del 1942. All’interno di questo nuovo alveo giuridico il Terzo Settore viene definito il "complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azioni volontarie e gratuite o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". Questo primo articolo della legge – quello definitorio – merita alcuni approfondimenti per far luce sulla complessa materia, complessa non perché poco chiara, ma di per se ampia, articolata con implicanze non di poco conto, comunque significative. Anzittutto le "finalità civiche e di utilità sociale" ripropongono immediatamente i legami sociali e umani che costituiscono il vero connettivo del tessuto sociale, pur nell’attuale e difficile momento di crisi globale. Nel momento in cui il legislatore, dopo un lungo e serrato dibattito, recupera nel testo legislativo l’esigenza di "normare" le finalità di un provvedimento, significa che ne avverte l’esigenza e l’immediatezza della sua efficacia. Significa, altresì, come ha evidenziato la parte più responsabile ed illuminata del dibattito parlamentare preparatorio, cogliere e regolamentare i nessi più significativi tra individuo, comunità e globalizzazione. Significa anche cogliere i riflessi dell’individuo sulla sua vita quotidiana e comunitaria. Prima di questo nuovo quadro legislativo bisognava lottare per realizzare questi legami e cogliere questi riflessi proprio per il silenzio del legislatore. E non poche sono state le implicanze giurisprudenziali e le conseguenze di alcune sentenza giudiziarie che, pur essendo coerenti con una legislazione obsoleta, alcune volte mortificavano delle generose azioni di solidarietà che si realizzavano oltre i confini di una norma anacronistica. Da questo dato fondamentale di chiarezza debbono partire, per primi gli operatori del Terzo Settore, per allontanare le ombre che opacizzano alcuni nobili esperienze di volontariato gratuito. L’altro aspetto basilare previsto dal citato articolo e la finalità "attuativa" del principio di sussidiarietà e la "coerenza" con gli statuti o atti costitutivi dei soggetti del Terzo Settore. Finalità attuativa significa che i percorsi progettuali delineati, per i quali si accede alle varie fonti di finanziamento, debbano essere non solo chiaramente configurati, ma concretamente attuati con effetti positivi. Non solo, ma debbano essere coerenti con gli Statuti o atti costitutivi redatti davanti ad un notaio, con i crismi normativi necessari. Spesso abbiamo assistito al finanziamento di progetti che non avevano nessuna coerenza con le finalità statutarie, finanziati solo perché eravamo alla vigilia di competizioni elettorali con qualche santo in Paradiso candidato. Conseguenzialmente, con il nuovo assetto legislativo, un soggetto attuatore non può concorrere indiscriminatamente a tutte le gare di appalto in funzione della vecchia e presunta "utilità sociale del proprio atto costitutivo" ma deve fare i conti, con il Codice unico del terzo settore e con un Registro unico, Organismo di rappresentanza istituzionale con abolisce i vecchi 300 registri nazionali, regionali e provinciali. L’altro aspetto positivo realizzato è la configurazione di una vera impresa sociale, capace di far fronte alle grandi sfide che si presentano davanti ad un soggetto attuatore del terzo settore nel campo di beni pubblici (bene artistici e culturali, acqua, mobilità, creazione di nuova occupazione, investimenti orientati all’impatto sociale). Con la nuova impresa sociale configurata, altresì, diventa possibile la progettazione tra la Pubblica amministrazione e i soggetti del privato sociale, abbattendo le attuali barriere tra sfera pubblica e quella privata. Il servizio civile universale e il terzo aspetto positivo che la nuova legge prevede: è una risposta ai 2,3 milioni di giovani italiani, tra i 15 e i 29 anni, che non studiano né lavorano per i quali è previsto un master di cittadinanza attiva. A fronte di questo nuovo quadro legislativo è doveroso porsi un interrogativo: il variegato mondo del Terzo Settore con i suoi segmenti di eccellenza, ma anche con quelli di approssimato approccio culturale, saprà metabolizzare i contenuti e le prospettive della nuova legge? È una grande sfida di cultura civile e costituzionale che presuppone impegno e competenze non sempre disponibili.
edito dal Quotidiano del Sud