Voucher: la truffa delle etichette

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Ha dichiarato Susanna Camusso in una recente intervista: “Ritengo che quando si indeboliscono le regole e la certezza delle istituzioni si è sempre di fronte a una minaccia alla democrazia. Non si tratta certo di una minaccia agita con le armi, ma è in atto un logoramento, uno svuotamento”. Non sembri esagerato il grido d’allarme lanciato dalla CGIL, che ha rivolto un appello accorato al Capo dello Stato parlando di “schiaffo alla democrazia” ed ha convocato per il 17 giugno una manifestazione nazionale di protesta contro lo scippo del referendum. Ma andiamo per ordine. Un comitato di cittadini promosso dalla CGIL ha raccolto circa un milione di firme di elettori per promuovere, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, un referendum abrogativo delle norme con le quali era stato introdotto il sistema dei voucher, acquistabili in tabaccheria, per dare copertura previdenziale a rapporti di lavoro meramente occasionali. Quest’istituto aveva avuto un incremento abnorme, dimostrandosi un facile escamotage per nascondere il lavoro nero. La richiesta di referendum ha superato il vaglio di ammissibilità della Corte Costituzionale ed il governo – obtorto collo – è stato costretto, il 15 marzo, ad indire il referendum, fissandone la data al 28 maggio. Dopo la stangata del 4 dicembre, c’era il rischio concreto di un’altra bocciatura delle scelte politiche governative da parte del popolo sovrano. Per questo è stato deciso di percorrere l’unica strada che, in base alla legge e alla Costituzione, permette di evitare il referendum, quella di abrogare per via legislativa la normativa sottoposta al giudizio del popolo sovrano. Così, subito dopo aver indetto il referendum, il 17 marzo, è stato varato un decreto legge che abrogava le norme oggetto del referendum. Appena il decreto legge è stato convertito (la legge di conversione è stata pubblicata il 22 aprile), la Cassazione – ufficio del referendum – ha dichiarato non dare più corso alle operazioni in conformità all’art. 39 della legge 352/70 attuativa della disciplina costituzionale del referendum. Proprio questa norma è stata oggetto di una pronuncia additiva della Corte Costituzionale (n. 68 del 1978) la quale ha stabilito che, qualora le norme oggetto di referendum vengano sostituite da altra disciplina, la Cassazione deve “spostare” il quesito del referendum sulle nuove norme, qualora queste non siano conformi all’ispirazione e agli obiettivi che si proponevano i referendari. In questo modo è stata sventata la possibilità per i governi di liberarsi del controllo del popolo attraverso il referendum, ricorrendo al trucco di dare una nuova veste alle stesse norme. Se nel 2011 ci siamo potuti liberare della prospettiva di reintrodurre il nucleare in Italia, ciò è avvenuto proprio perché, a fronte di una modifica legislativa delle norme impugnate, la Cassazione ha trasferito il quesito del referendum sulle nuove norme. Invece, questa volta, callidamente, si è atteso che scadesse il termine del referendum e poi, attraverso la strada dell’emendamento al decreto legge sulla manovrina, si sono introdotte delle norme che, con piccole modifiche e con un nuovo nome, ripropongono lo stesso prodotto oggetto della richiesta di abrogazione. In questo modo è stato “scippato” il referendum ed è stato impedito al popolo di far valere la sua volontà, cioè di esercitare la sovranità nella forma diretta prevista dall’artt. 75 della Costituzione. Per essere più chiari, con la richiesta di referendum il popolo ha chiesto di togliere dagli scaffali del supermarket della politica un prodotto considerato avariato. Il gestore del supermarket, ha ritirato il prodotto avariato, quindi appena scaduto il termine del referendum, ha rimesso in vendita lo stesso prodotto, dopo aver cambiato l’etichetta. La Cgil ha ben ragione a protestare, ma ormai la truffa delle etichette è stata consumata. Se ne ricordino gli elettori quando torneranno alle urne.
edito dal Quotidiano del Sud