Allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Calitri, a far data dal 28 febbraio 2021 (compreso) e fino al 14 marzo 2021 (compreso):
⦁ la sospensione del mercato settimanale e dell’attività di commercio ambulante;
⦁ la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio comunale, come da ordinanza del Presidente della Regione;
⦁ il divieto di consumare cibi e bevande per strada;
⦁ divieto di assembramento sulle seguenti strade: Corso Matteotti, Corso Garibaldi, Piazza Scoca, Piazza della Repubblica, Largo Croce e Piazza Martiri d’Ungheria; inoltre, divieto di assembramento davanti ai bar, alle pizzerie, ai ristoranti;
⦁ la chiusura al pubblico degli uffici comunali. Gli uffici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l’utenza con avvisi suI sito web istituzionale, con l’utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici. Resta ferma la possibilità di accesso previo appuntamento telefonico da concordare con l’ufficio solo per esigenze urgenti e indifferibili. E’ vietato l’accesso neIl’edificio comunale a persone con temperatura superiore a 37,5.
⦁ la chiusura delle Chiese insistenti suI territorio comunale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale.
⦁ la chiusura del cimitero comunale, con garanzia di accesso esclusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri;
⦁ la chiusura dei circoli sociali nonché dei parchi giochi e degli impianti sportivi, al fine di evitare l’insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone.
⦁ Comune di Calitri (AV) – Prot. N. 0002109 del 28-02-2021
⦁ Sara, inoltre, vietato effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessita e a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi;
⦁ effettuare qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati, pena l’applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente.01