Pignataro contro accattonaggio e mendicanti: “Il prossimo sindaco adotti linea dura”

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A seguito del nuovo decreto anche il codice penale ha subito delle modifiche.Tra queste emerge l’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa di cui all’art. 663-bis c.p., rubricata: “l’esercizio molesto dell’accattonaggio”. Si punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque eserciti l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. Il trattamento sanzionatorio previsto prevede l’arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna la previsione di un’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. In aggiunta, potrà essere sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento. La riforma riscrive anche l’articolo 600-octies del codice penale, la cui rubrica sarà sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio”. A questo riguardo, risulta evidente la stretta nei confronti degli organizzatori, che si affiancherà a quella prevista dal primo comma della disposizione. La fattispecie penale di cui all’art. 600-octies, ad oggi, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale, per mendicare, di minori degli anni 14 ovvero permette che questi, sottoposti alla sua autorità o affidate alla sua custodia o vigilanza, mendichino, o che altri se ne avvalgano per mendicare. La pena è quella della reclusione da uno a tre anni. Il secondo comma, aggiunto dalla legge in materia di sicurezza, ha ritenuto opportuno sanzionare con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.”