Ariano Irpino e ciclo rifiuti: non luogo a procedere per Boccalone e Sparandeo

Erano contestati i reati di frode nelle pubbliche forniture. Non luogo a procedere anche per Giancarlo Corsano e Fernando Capone (al quale veniva pure contestato il reato di abuso d’ufficio), nella loro veste di dirigenti del Comune di Ariano Irpino

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Il Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Benevento, Vincenzo Landolfi, ha emesso il 16 gennaio 2024 la sentenza n. 12/2024  stabilendo il non luogo a procedere per i reati di frode nelle pubbliche forniture contestati a Nicola Boccalone e  Matteo Sparandeo, all’epoca dei fatti avvicendatisi alla guida di Irpiniambiente, oltre che a  Giancarlo Corsano e a Fernando Capone (al quale veniva pure contestato il reato di abuso d’ufficio), nella loro veste di dirigenti del Comune di Ariano Irpino.

Le vicende contestate erano relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nel Comune di Ariano Irpino, le cui attività venivano materialmente svolte in massima parte dalla Società provinciale Irpiniambiente e da De Vizia Transfer (non coinvolta ad alcun titolo nel processo).

I fatti ai quali l’ipotesi accusatoria si riferiva erano attinenti ad ipotizzate, ma in realtà, del tutto inesistenti malversazioni in danno del Comune di Ariano Irpino.

Nel corso dell’udienza preliminare gli avvocati Vincenzo Barrasso del foro di Roma, Sergio Rando e Giuseppe Iannelli del foro di Benevento, Luigi De Vita del foro di Napoli, hanno chiarito e dimostrato la completa inesistenza di qualsiasi ipotesi delittuosa a carico degli imputati.

La sentenza ha confermato la piena legittimità degli atti adottati e la assoluta correttezza del comportamento dei pubblici amministratori, confermando che essi hanno sempre operato ad esclusivo servizio degli Enti gestiti e a tutela degli interessi collettivi.