Ato, dura lettera del Commissario Colucci

0
864

 

Lo scrivente Commissario di recente è stato cortesemente invitato dal Presidente della Provincia di Avellino e, successivamente, da quello della Provincia di Benevento a partecipare a riunioni indette dai medesimi per approfondimenti sulla legge in oggetto ed in particolare sul tema delle “aggregazioni dei soggetti gestori”, di cui all’art.21 comma 6 della legge in oggetto indicata.

Le riunioni hanno affrontato la tematica di che trattasi in relazioni alla procedura, richiesta dalla società GE.SE.Sa. S.p.A. di Benevento, di “avviare un dialogo con l’Alto Calore Servizi S.p.A. per valutare la possibilità di perseguire un primo processo aggregativo tra le predette società.

In verità, in ragione della richiesta della GE.SE.SA., in precedenza era stato convocato e quindi effettuato presso la sede dell’Ato 1 un incontro con le rappresentanze sindacali provinciali di categoria ed i predetti gestori, al fine di favorire un confronto sul tema dell’aggregazione e la conseguente salvaguardia delle unità lavorative operanti sul territorio.

In realtà questo commissario aveva preso spunto dalle rilevanti innovazioni legislative introdotte dal Parlamento con la legge N. 164/2014 (cosiddetto decreto Sblocca-Italia) che aveva aggiornato in misura sostanziale alcuni articoli del decreto ambientale 152/2006 che modificava sia la “gestione unitaria”, diventata “gestione unica”, che l’art. 172 sulle modalità dell’individuazione immediata del “gestore unico provvisorio”.

Infatti, con nota del 06/02/2015 venivano sollecitati i Comuni gestori in economia ed i soggetti gestori con sede legale nell’ATO 1 a valutare gli effetti delle innovazioni legislative per operare ogni sforzo in vista dell’introduzione della gestione unica, perseguibile con operazioni di aggregazioni tra gestori, modalità esclusiva, quest’ultima, atta a salvaguardare e garantire l’identità territoriale; ciò, anche alla luce della contestuale introduzione di restrizioni normative per gli enti locali, obbligati a fronteggiare preventivamente con i bilanci comunali gli investimenti nel settore infrastrutturale.

In effetti, la recente legge regionale di riordino del S.I.I. recepisce, e non poteva essere altrimenti, le norme introdotte dalla legge di Stabilità 2014 e di quella del 2015.

In particolare, l’art.1, comma 611, della legge 23/12/2014 favorita in misura indubitabile i processi aggregativi, con l’obiettivo evidente di pervenire rapidamente all’ormai irrinunciabile individuazione dl gestore unico.

Tale indirizzo è risultato ulteriormente confermato e rafforzato dai decreti legislativi “Madia”, recanti:

– Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale in attuazione dell’ara. 19 della 1. 7 agosto 2015, n. 124;
– Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Vale la pena rammentare che nel territorio delle due province dell’ATO 1 “Calore Irpino”, come definita dalla legge regionale N. 14/1997, sono emerse evidenti le contrapposizioni che non hanno facilitato e consentito neppure l’individuazione della cosiddetta “gestione unitaria”.

Solo di recente, l’obbligo della previsione del “Soggetto Gestore Unico” impone a tutti i Comuni un percorso con scelte obbligate, rimettendo al potere decisionale dei Sindaci del nuovo “Ambito Distrettuale Calore Irpino”, tramite il Consiglio di Distretto ed in definitiva all’Ente Idrico Campano la scelta della forma di gestione del servizio, sempre nell’ambito delle note tre opzioni di cui alla cogente normativa europea.

Parimenti la stessa legge regionale, all’art. 21 comma 6, chiaramente esplicita “sono consentite, nel rispetto della normativa nazionale, operazioni societarie volte all’aggregazione e razionalizzazione delle gestioni esistenti”.

In ragione di quanto innanzi, lo scrivente, convinto dell’irrinunciabilità a poter rendere disponibile per il sistema idrico integrato, la presenza del soggetto gestore unico nell’esclusivo interesse delle popolazioni, fino ad oggi evidentemente danneggiate dalla frammentazione gestionale, preso atto della nota della Ge.Se.Sa., ha ritenuto opportuno invitare la stessa società e l’A.C.S. S.p.A. ad attivare biunivoche verifiche per valutare, conscio del non agevole percorso, con il fine di operare solo una prima aggregazione tra i soggetti gestori operanti; ovviamente tutto ciò, raccogliendo l’inevitabile ed irrinunciabile assenso dei rispettivi soci.

A tal riguardo, si ribadisce che il nostro odierno appello ai gestori non può prescindere dal coinvolgimento e dalla partecipazione al processo decisionale dei soci, che restano i soggetti istituzionalmente preposti per adottare ogni provvedimento decisionale in merito.

L’imminente pubblicazione dello statuto dell’EIC in attuazione della accennata legge N. 15/2015 indicherà tempi certi per la costituzione del Consiglio di Distretto, ed in definitiva dell’EIC, che definiscono la forma di gestione del SII.

L’attuale e interessante confronto certamente non troverà impreparati i nostri amministratori.

Per quanto ci riguarda, risulta ben chiaro che questo Commissario non può autorizzare, né tantomeno impedire le aggregazioni tra i gestori, ma neppure è competente ad organizzare o favorire operazioni di “aggregazioni selvagge” o di scadente profilo, nel convincimento che l’acqua resta un bene pubblico ineludibile e nel contempo il servizio deve essere reso in misura efficiente, efficace ed economico nell’esclusivo interesse delle popolazioni.

From: gigi.salvati@hotmail.it
To: simonaucunzo@libero.it
Subject: RE: I:Il titolo è "La sanatoria giurisprudenziale può salvare il Movieplex, il Comune di Mercogliano ci prova"
Date: Fri, 29 Jan 2016 19:39:34 +0100

gesualdo: parliamo di immobile in cui ci sono attività commerciali in cui lavorano 40 persone.

Individuo le varie fasi che si sono susseguite. Immobile realizzato all’interno della struttura Movieplex

25 luglio 2005 global cinema presenta istanza per realizzare immobile commerciale

ottobre 2005 pratica integrata, la commissione approva questa pratica

tra febbraio/marzo pratica inoltrata all’Asl, comando provinciale Vigili del Fuoco, ufficio annona. Tutti approvano.

permesso a costruire aprile 2006

2006 specifica richiesta per variante e realizzare piano intermedio e piano interrato. Variante approvata dicembre 2006.

tutto tace fino a gennaio 2013, allorquando società presenta al comune istanza per ristrutturazione. Si prendeva volumetria di 7000 mc e volevano realizzare soprelevazione sulla struttura.

Ci si accorge che per pochi metri si trovava nella fascia di rispetto del vallone Acqualegia. 150 metri a destra e sinistra ci vogliono i permessi. Bisognava presentare progetto e mandare carte a soprintendenza. Cosa non fatta sfuggita all’amministrazione e all’ufficio tecnico.

autorizzazione in sanatoria non è possibile per via di un articolo “Compatibilità paesaggistica”. La legge non lo consente perché ci sono volumetrie urbanistica in gioco.

dicembre 2015 determina in autotutela che annulla i permessi e i pareri. Abbiamo

Hanno presentato le memorie difensive, reato a valenza pubblica e superiore all’interesse privato.

Da assessore devo dire: questa ordinanza di revoca era un atto dovuto a cui il dirigente non si poteva sottrarre. seconda riflessione: questo disguido/errore è dovuto al fatto che in questi 150 metri ci sono diversi fabbricati molto più impartivi della struttura interrata. Loro lo dovevano denotare e l’ufficio tecnico poiché c’erano altri fabbricati non ha valutato bene e la situazione è sfuggita.

Questa è una motivazione fondata su basi certi. Questo è errore non imputabile a dolo e malafede. E’ una pietra miliare questa. Ribadisco che questa amministrazione, situazione complicata, aspetta la magistratura. una cosa è certa, profonderemo massimo impegno per i livelli occupazionali. Se dovesse andare in porto avrà problemi economici

faremo il massimo perché è un bene comune e un bene collettivo.

NAPOLITANO: AD OGGI dall’aspetto legale non è arrivata ancora l’impugnazione. 60 giorni ancora non sono decorsi. ci siamo impegnati parecchio in uno studio approfondito della cosa sarebbe auspicabile una sanatoria giurisprudenziale. Con Marco Alaia c’è la massima collaborazione.

Ll’errore non è dipeso da dolo o colpa grave. Da parte di tutti gli organismi c’è la volontà di risolvere, chiaramente nei limiti della legalità. come diceva gesualdo ci cono edifici più impattanti che hanno avuto il permesso. Diciamo che la sanatoria giurisprudenziale speriamo di risolvere.

Pero’ ad oggi non c’è ancora ricorso o richieste risarcitorie. Ci stiamo muovendo in maniera molto sensata. C’è grande attenzione soprattutto per le licenze commerciali