Giustizia e dintorni – Il dolore come pena naturale

a cura dell'avvocato Gerardo Di Martino

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Un datore di lavoro è accusato di omicidio colposo per la morte del nipote, operaio deceduto a seguito della rovinosa caduta da un tetto.

Un giudice, a Firenze, ritiene che vada prosciolto “perché ha già patito una sofferenza morale proporzionata alla gravità del reato commesso”, rimettendo la questione alla Consulta.

La vicenda ci riporta immediatamente alla mente il concetto di “punizione naturale”, ossia il male che il colpevole subisce per effetto della sua stessa condotta illecita.

Quello italiano, diversamente da altri Ordinamenti (tedesco o svedese, ad esempio), non prevede alternative alla condanna, pure quando “la punizione sarebbe manifestamente inappropriata”.

Gli interrogativi, già tanti, si moltiplicano, a fronte di una letteratura giurisprudenziale sterminata.

Deve ancora espiare una pena il genitore che, avendo omesso la vigilanza, vede annegare il proprio figlio minore? E il conducente distratto che sopravvive al coniuge o al convivente trasportato? Oppure, la madre o il padre che non assicurano nel seggiolino il bambino di pochi mesi o lo dimenticano in macchina o non lo sorvegliano? E l’imprenditore responsabile della morte del fratello dipendente?

Tutti casi che hanno in comune, oltre alla tragicità della vicenda, l’aver attraversato un indimenticabile dolore e l’impareggiabile sofferenza per la morte del congiunto, a cagione della “propria mano”.

La risposta sanzionatoria nei confronti di queste persone – già, e ben più, segnate dall’evento letale – può considerarsi proporzionata? Anche utilmente afflittiva? E residuano spazi di necessaria correzione per chi, al tempo stesso, è vittima del reato che ha commesso?

Forse si. O forse no.

Sta di fatto che è difficile immaginare qualcosa che maggiormente riesca a rieducare il colpevole e a dissuadere tutti gli altri, spingendo verso l’equità il giudice ed in direzione di nuovi confini la legalità.