Riforma della giustizia penale: un passo avanti e due indietro

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Il tema della giustizia penale, o meglio del controllo di legalità esercitato dall’Autorità giudiziaria riguardo alla violazione di quelle regole di convivenza che sono presidiate dal diritto penale, è sempre stato incandescente. Il conflitto fra giurisdizione e politica sempre immanente negli ordinamenti democratici fondati sulla divisione dei poteri, in Italia negli ultimi trent’anni ha assunto toni esasperati soprattutto dopo l’avvento al governo di un ceto politico coinvolto nel suo vertice in una serie di vicende corruttive, se non di fiancheggiamento alla mafia. A ciò si aggiungono i danni di una cattiva politica che cerca il consenso alimentando il senso di insicurezza collettivo cagionato dal peso crescente dell’emarginazione sociale più che dalla criminalità. Per effetto di questi processi politici si è verificato un progressivo indurimento delle sanzioni e dei trattamenti penali per i reati di criminalità ordinaria e mafiosa, che hanno ripetutamente modificato in aumento i limiti di pena fissati dal codice Rocco, mentre analogo fenomeno non si è verificato per i reati dei c.d. colletti bianchi.  Uno snodo fondamentale per la creazione di un diritto penale “double face” è stata la c.d. legge ex Cirielli (2005), che, mentre per un verso ha determinato una riduzione dei termini di prescrizione per alcuni reati dei colletti bianchi, per altro verso ha determinato una diversità di trattamento “ad personas”, incrementando notevolmente i termini di prescrizione per i recidivi. La legge ex Cirielli, assieme ad altri settori ha fatto sorgere un problema reale perché di fatto si sono create delle sacche di impunità con riferimento a condotte criminose che possono provocare danni sociali molto gravi. Una risposta a questo problema reale è venuta dalla riforma Orlando che ha inciso notevolmente la legge ex Cirielli, prospettando una soluzione molto più equilibrata che prevedeva una sospensione dei termini di prescrizione collegata alle fasi processuali. La riforma Orlando non è mai andata a regime, sostituita dalla contestata riforma Bonafede che ha statuito l’interruzione definitiva del decorso della prescrizione a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Contro questa riforma si sono levati gli strali interessati di quasi tutto il mondo politico, compresi gli sponsor dei decreti sicurezza, mentre in sede accademica è stato correttamente obiettato che, in questo modo si rendeva concreto il rischio che talune persone potessero rimanere imputati a vita. In questo contesto interviene la riforma deliberata dal Governo Draghi, che modifica notevolmente il disegno di riforma del Ministro Bonafede in discussione in Parlamento con l’obiettivo di conformarsi alle prescrizioni dell’Unione Europea in tema di razionalizzazione ed accelerazione della giustizia penale e civile. Il progetto introduce delle note positive che, proseguendo il percorso intrapreso dalla riforma Orlando, segnano un’inversione di tendenza rispetto al passato: istituti come l’incremento dell’area di procedibilità a querela, la modifica delle sanzioni sostitutive, l’incremento dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive della carcerazione, l’ampliamento dell’istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, l’ampliamento della messa alla prova, la sperimentazione di forme (ancora indefinite) di giustizia riparativa, sono soluzioni che consentono un alleggerimento della macchina giudiziaria e nello stesso tempo puntano a rendere più equo il processo penale e a valorizzare la funzione rieducativa della pena.   Tutto questo sforzo di razionalizzazione però si scontra e viene contraddetto dalle disposizioni in tema di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione. Queste disposizioni ripescano un progetto caro a Forza Italia, prevedendo, non più l’estinzione del reato (cioè della pretesa punitiva dello Stato per il decorso del tempo), bensì l’estinzione del processo. Con la dichiarata intenzione di sveltire il funzionamento della giustizia l’on. Gasparri  nella XVI legislatura presentò un disegno di legge (AS n. 1880) sul c.d. “processo breve” intitolato: “misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”, che più propriamente avrebbe dovuto essere intitolato: “norme per restringere l’operatività della giurisdizione penale”. La disciplina Gasparri non interveniva sul processo, bensì sulla giurisdizione introducendo dei rigidi tempi di decadenza all’esercizio della funzione giurisdizionale superati i quali il processo si estingueva e l’imputato doveva essere prosciolto. La riforma Draghi recupera lo stesso meccanismo raffinandolo un po’. Infatti lascia fuori dai termini di decadenza il processo di primo grado ed esclude i reati puniti con l’ergastolo. Le impugnazioni “brevi” introdotte dalla riforma Draghi non sono uno strumento atto a rendere più veloce il processo d’appello e quello di cassazione, semplicemente restringono l’operatività della giurisdizione penale. In sostanza si introduce una sorta di prescrizione breve di reati anche gravi dipendente dal caso o meglio dal grado di ingolfamento delle Corti d’appello. Non sempre la brevità è una virtù. Specialmente nel processo penale.

di Domenico Gallo