Autonomia, se la conosci la eviti

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Adesso che il Ministro Calderoli ha trasmesso a Palazzo Chigi il testo della sua proposta di “legge di attuazione” sulla formazione delle intese di cui all’art. 116.3 Cost. per l’attribuzione di una maggiore autonomia a regioni che la richiedano, il dibattito sull’Autonomia differenziata è uscito fuori dalla clandestinità in cui era stato confinato ed è diventato di pubblico dominio. Per questo è importante chiarire all’opinione pubblica in cosa consista l’autonomia differenziata e quali sono i pericoli che si prospettano. La possibilità di concedere alle Regioni non a statuto speciale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia “la c.d. “autonomia differenziata” trova origine riforma del titolo V della Costituzione attuata nel 2001. La riforma ampliò notevolmente l’autonomia legislativa delle Regioni. L’art. 117 definì (nel secondo comma), gli ambiti riservati alla legislazione esclusiva dello Stato, ed assegnò (nel terzo comma) alle Regioni la competenza concorrente in 23 materie, precisando che “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato.” E tuttavia nella riforma c’è un criterio (art. 116, 3° comma) che rende modificabile il riparto di competenze per le Regioni che siano interessate ad acquisire maggiori forme di autonomia, cioè più potere, consentendo un ulteriore travaso di poteri e funzioni alle Regioni che lo chiedano.

E’ bene precisare che si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo costituzionale. Inoltre si tratta di una facoltà che non può essere avulsa dalla tela dei rapporti fra organi costituzionali e diritti dei cittadini come delineati nel testo costituzionale. Se le Regioni ottenessero la competenza piena in tutte le materie di competenza concorrente e nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), verrebbe surrettiziamente ribaltata la riforma che ha tracciato i confini fra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni, senza ricorrere al procedimento di revisione della Costituzione, di cui all’art. 138.

Le disposizioni di cui al terzo comma di cui all’art. 116, sono compatibili con l’impianto costituzionale solo ove se ne dia un’interpretazione restrittiva. Vi sono materie che non possono essere parcellizzate per esigenze specifiche di un territorio: scuola, autostrade, ferrovie, salute, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di produzione e trasporto dell’energia, chiamano in causa un indivisibile interesse nazionale. Invece, le richieste delle Regioni capofila, Veneto, e Lombardia, (in misura ridotta Emilia Romagna) hanno di mira tutte e 23 le materie di competenza concorrente e persino le due o tre materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. In altre parole si è aperto un processo politico che mira ad utilizzare il “baco” inserito nell’art. 116 della Costituzione come una breccia per squarciare l’intero impianto costituzionale e ribaltare il principio fondamentale dell’unità della Repubblica, trasformando l’Italia in una serie di repubblichette semi-indipendenti. Non a caso la legge Calderoli è stata denominata “lo spacca Italia”. Si tratta di un progetto “sovversivo” dal punto di vista della legalità costituzionale e particolarmente insidioso per le sue modalità procedurali. Infatti l’autonomia differenziata, una volta concessa, sarà potenzialmente irreversibile.

Questo perché il processo di determinazione dell’autonomia differenziata ha natura sostanzialmente pattizia. Si fonda sulle intese stipulate fra il Governo e la Regione richiedente. Una volta raggiunta l’intesa, il Parlamento non può modificarla, può solo approvarla in blocco o rigettarla. Una volta deliberata la legge che approva le intese, non può essere sottoposta a referendum abrogativo. Né l’intesa potrebbe essere modificata con una nuova legge perché occorrerebbe il consenso della Regione interessata, senza il quale l’intesa raggiunta è destinata a durare in eterno. Nei fatti, il finanziamento della maggiore autonomia prefigura un drenaggio di risorse a favore delle regioni economicamente più forti. In sintesi, la proposta di legge di attuazione presentata da Calderoli apre la via da un lato alla frammentazione del paese in repubblichette semiindipendenti, e dall’altro a un sicuro aumento delle diseguaglianze e dei divari territoriali, tra cui in specie quello strutturale Nord- Sud.

L’insieme delle considerazioni fin qui svolte hanno indotto il Coordinamento per la democrazia costituzionale a presentare una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, sostenuta da circa 120 costituzionalisti, docenti universitari di varie discipline, studiosi, sindacalisti, esponenti della società civile, recante una modifica degli art. 116.3 e 117. La scelta di una legge di iniziativa popolare trova la sua ragione in una recente (2017) modifica del regolamento del Senato (art. 74) che assicura si giunga al dibattito in aula. Dunque, diventa oggi possibile creare un contesto in cui le forze politiche siano chiamate a prendere chiara e pubblica posizione sull’autonomia differenziata nella sede appropriata, dove un confronto sul tema non c’è mai finora stato, Il treno dell’autonomia differenziata lanciato da Calderoli ha iniziato la sua corsa, ma può essere fermato. Bisogna far conoscere alla gente cosa c’è in fondo a questo processo: se lo conosci, lo eviti. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare può essere firmata con lo SPID sul sito www.coordinamentodemocraziacostituzionale. it

di Domenico Gallo