Il sindaco di Vallata nega gli accessi agli atti, il Tar autorizza. La nota dell’Avv. Cicchetti

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Si è conclusa la lunga odissea di un cittadino di Vallata, il TAR Campania sezione staccata di Salerno con la sentenza n. 1862 depositata il 22.08.2016, ha accolto il ricorso del Sig. F. D. F. Questi i fatti. Il sig. F. D. F., proprietario di un immobile sito nel Comune di Vallata (AV), collocato nell’elenco degli aventi diritto ai finanziamenti, giusta delibera C.C. n. 66/2001 del Comune di Vallata, con priorità di cui alla legge n. 32/92 e n. 677/86, al fine di tutelare il proprio diritto a vedersi assegnate le provvidenze economiche riconosciute dalla legge ai soggetti colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, formulava, nell’anno 2013, una prima istanza di accesso per ottenere copia della documentazione relativa ai procedimenti di cui alla legge n. 219/81.
Nell’anno 2015 presentava due istanze di accesso per estrarre copia dei decreti di liquidazione emessi dal Comune e dell’elenco dei contributi erogati dal 2010 in poi, per avere cognizione dei fondi erogati per la realizzazione di opere pubbliche e private con i relativi SAL, al fine di conoscere la disponibilità di fondi e il suo diritto ad ottenere il contributo già riconosciutogli. Finalmente, in data 12.06.2015, il Comune di Vallata, rilasciava in copia di n. 6 decreti emessi ai sensi della legge n. 219/81 a partire dal 01.05 2010.
Il sig. F. D. F., visti gli atti, con istanza del 13.01.2016, chiedeva di prendere visione degli atti di liquidazione relativi alle opere private, con indicazione dei relativi beneficiari, e di conoscere il saldo fondi alla data del 31.12.2015.
Il Comune di Vallata, con nota del 21.01.2016, negava l’accesso ritenendo che il sig. F. D. F., in base a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Comunale di cui alla delibera C.C. n. 7/2014, non avesse diritto di accedere agli atti.
Il sig. F.D.F. era costretto ad adire il TAR per impugnare il diniego opposto dall’Ente. Il Comune di Vallata, pur di non consentire l’accesso agli atti e al fine di evitare la decisione del TAR, notificava al malcapitato sig. F.D.F., il giorno prima dell’udienza, provvedimento di decadenza dai benefici ex legge 219/81 e ss. e chiedeva al TAR di dichiarare cessata la materia del contendere avendo privato dopo 30 anni il sig. F.D.F.  delle provvidenze del terremoto.  Il TAR con la sentenza su citata ha … accertato il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti menzionati nell’istanza di accesso del 13.01.2016, ha annullato il diniego impugnato e condannato il Comune di Vallata all’esibizione della documentazione oggetto della richiesta entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza. Condannando il Comune al pagamento degli onorari e al rimborso del contributo unificato in favore del sig. F.D.F..
L’avvocato Vito Nicola Cicchetti, difensore del sig. F.D.F., preso atto dell’accoglimento del ricorso ha così commentato: “Elementari diritti, quali quello di accesso agli atti, vengono ancora negati nel 2016. Pubblicamente si sbandiera trasparenza e oculatezza amministrativa nei fatti si nega a un cittadino, il diritto di accedere agli atti. Mentre il Comune aveva ritenuto di non accogliere la richiesta del sig. F.D.F. i Giudici hanno riconosciuto al sig. F.D.F. il diritto a prendere visione degli atti Amministrativi relativi all’erogazione/assegnazione delle provvidenze del sisma. Purtroppo i costi conseguenti le erronee decisioni dell’Ente, rimborso del contributo unificato e onorari del difensore del sig. F.D.F. e del Comune, ricadranno sui cittadini Vallatesi a meno che, Sindaco e Consiglio Comunale, non trasmettano il tutto alla Corte dei Conti per verificare eventuali responsabilità e l’esistenza di eventuale danno erariale.”